FAQ: agevolazioni fiscali e lubrificanti, facciamo chiarezza

Pubblicato il: 15 Novembre 2022

Agevolazioni fiscali per la transizione ecologica e innovazione digitale 4.0 

#1: Sono attualmente attive agevolazioni fiscali per le attività di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica?


Si, la legge di bilancio 2020 e ss.mm.ii tra cui l’ultimo in ordine di tempo  l’articolo 1 comma 45 dalla Legge 30 n. 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022), ha previsto la possibilità di usufruire dei crediti d’imposta del 15% per l’anno 2022, del 10% per l’anno 2023 e del 5 % per gli anni 2024 e 2025, derivanti dalle attività aziendali che portano ad un’innovazione digitale 4.0 e/o una transizione ecologica (comma 201).

Si tratta di agevolazioni diverse da quelle del credito di imposta previste solo per i beni strumentali “industria 4.0” (Legge di Bilancio 2021 178/2020 commi da 1051 a 1065).

#2: Che differenza c’è tra Industria 4.0, innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica?


L’industria 4.0 ha come oggetto i beni strumentali acquistati che devono essere interconnessi e finalizzati all’ottimizzazione dei processi produttivi in ottica 4.0.

L’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica hanno come oggetto le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

#3: Cosa si intende per spese agevolabili?


Sono quelle oggetto per il calcolo del credito di imposta.

#4: Chi può usufruire degli incentivi?


Le imprese che si sono occupate di attività di innovazione tecnologica o transizione ecologica e sostengono costi ammissibili che comportano una quota di risorse umane. Esempi tipici sono i Costruttori che impiegano personale, consulenti, attrezzature e materiali per studiare, progettare, produrre ed infine commercializzare prodotti e/o processi e/o servizi attinenti all’innovazione digitale 4.0 e/o all’innovazione in ambito di transizione ecologica

Possono usufruire di questi incentivi per recuperare i costi sostenuti per le attività innovative svolte anche i Concessionari/Importatori di mezzi o aziende utilizzatrici, che impiegando loro personale e/o loro consulenti e/o loro attrezzature e materiali, innovano e reingegnerizzano un mezzo da configurazione standard a un mezzo a basse emissioni e/o basso impatto ambientale.

La normativa non prevede però incentivi per gli utilizzatori finali che acquistano beni già sviluppati e classificati dai costruttori come ecologici o a ridotta emissione di CO2, non partecipano attivamente allo sviluppo ma semplicemente usufruiscono dei beni che sono stati il frutto dell’attività di innovazione del Costruttore. Pertanto, ad oggi, a differenza di quanto già avviene dal 2017 per i beni strumentali conformi ad “industria 4.0”, non c’è un’agevolazione fiscale specifica per l’acquisto di beni strumentali “ecologici”.

#6: Le agevolazioni si applicano anche ai lubrificanti?


Non direttamente. Gli incentivi sono esclusivamente riservati all’attività di innovazione tecnologica e transizione ecologica. Tuttavia, i lubrificanti, così come altri materiali di consumo acquistati per la stessa attività di sperimentazione e/o sviluppo, possono essere inclusi nelle spese ammissibili per il calcolo del credito di imposta con aliquota del 15% per il 2022 e per aliquote inferiori per gli anni successivi.

In ogni caso, queste spese sono agevolabili solo nel limite massimo del 30% delle spese del personale impiegato nella specifica attività di sperimentazione, quindi se non si sono sostenuti costi relativi al personale interno per innovazione tecnologica e transizione ecologica, visto che il 30 % di zero è uguale a zero, non si possono in ogni caso prendere in esame costi per l’acquisto di lubrificanti. Non sono oggetto di credito di imposta i costi per i consumabili di ordinaria funzionalità.

#7: Chi valuta l’applicabilità del beneficio fiscale?


Per accedere all’agevolazione serve una relazione asseverata che deve essere redatta a cura del Responsabile Aziendale delle attività di innovazione digitale 4.0 e/o transizione ecologica e controfirmata, ai sensi del DPR 455/00, dal legale rappresentante che ne diventa il solo e unico diretto responsabile civile e penale.

Serve inoltre anche una verifica di un revisore dei conti che certifichi la congruità degli importi all’effettiva inerenza all’attività svolta di innovazione tecnologica e/o transizione ecologica. Eventuale Perizia Tecnica supplementare, asseverata da un tecnico esterno competente ed iscritto all’albo professionale (ed esempio Ingegneri o Periti) può supportare ma non sostituire la responsabilità del legale rappresentante.

#8: Quali sono le “sanzioni” per errata o indebita richiesta?


Essendo materia fiscale e tributaria, ci limitiamo a schematizzare le principali problematiche legali.
Oltre, chiaramente, alla restituzione di tutto il beneficio fiscale usufruito, sono previste:

  • Sanzioni fino al 30% in caso di credito di imposta “non spettante”, quando manca in parte il presupposto costitutivo oppure quando la documentazione a supporto non è completa oppure quando sono stati imputati dei costi non ammissibili.
  • Sanzioni tra il 100 % e i 200% in caso di credito di imposta “inesistente”, quando manca in tutto il presupposto costitutivo

Per importi compensativi superiori a 50.000 euro scatta in automatico da parte delle autorità addette ai controlli, Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico, la segnalazione penale in procura per il Legale Rappresentante dell’impresa che ha usufruito del credito d’imposta.

#9: Esiste una normativa nazionale che preveda
un’­­agevolazione di credito di imposta per acquisto di mezzi (beni strumentali) se equipaggiati con fluidi biodegradabili?


No, attualmente non esiste nulla, anche se ci auguriamo possa essere un prossimo e adeguato intervento legislativo, ad esempio con la prossima legge di bilancio, che, come ogni anno, verrà pubblicata molto probabilmente a fine dicembre.

Ad ora esiste il credito di imposta Industria 4.0, che si riferisce all’intero valore del bene strumentale (es. escavatore) se esso soddisfa tutti i cosiddetti 5+2 requisiti tra cui l’interconnessione, che nulla ha a che vedere con l’innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica.

ESEMPI PRATICI

  1. Acquisto di un mezzo movimento terra a basso impatto ambientale.

    Il costruttore avrà già detratto i costi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica che hanno portato a progettare un mezzo movimento terra a basso impatto ambientale, mentre l’acquirente non può accedere a nessuna agevolazione fiscale.
  2. L’utilizzo di oli bio per la trasformazione di un mezzo da configurazione standard a mezzo a basse emissioni e/o basso impatto ambientale può compromettere in toto o parzialmente le garanzie?

    La garanzia viene fornita dal Costruttore e pertanto l’utilizzo di oli bio, quando ufficialmente autorizzati dal Costruttore stesso, non compromette la garanzia del mezzo.
    Gli intervalli di sostituzione degli oli bio devono essere concordi con quanto raccomandato nel Libretto di Uso e Manutenzione. Eventuali differenze da quanto raccomandato devono essere autorizzate dal Costruttore stesso.

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Nota: Tutte le informazioni riportate sono riferite alla normativa in vigore alla data di emissione del documento e devono essere riverificate per eventuali aggiornamenti normativi. Non si può escludere che Vi siano Bandi Regionali che agevolino l’acquisto di lubrificanti ecologici

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